IPPC
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La disciplina IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) si fonda sul principio dell’approccio integrato alla riduzione dell’inquinamento, approccio ritenuto necessario per raggiungere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
Elemento portante per raggiungere tale scopo è l’introduzione del concetto di Migliori Tecnologie Disponibili (MTD o BAT, Best Available Technologies). La protezione dell’ambiente è garantita attraverso l’utilizzo delle MTD, la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività nell’esercizio di un impianto industriale, finalizzata ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto dell’impianto medesimo sull’ambiente nel suo complesso.
In sintesi, il legislatore intende proteggere l’ambiente utilizzando principalmente tecniche di processo piuttosto che tecniche di depurazione.
La gestione di un impianto è monitorata attraverso un “piano di monitoraggio e controllo”, definibile come l’insieme di azioni che, svolte dal gestore e dall’Autorità di controllo, consentono di effettuare, nelle diverse fasi della vita di un impianto, un efficace monitoraggio degli aspetti ambientali dell’attività, delle relative emissioni e dei conseguenti impatti, assicurando la base conoscitiva necessaria alla verifica della sua conformità ai requisiti previsti nella autorizzazione.
La disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento è attuata in Europa dalla direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (IED), che ha abrogato, con effetto dal 7 gennaio 2014, la direttiva 2008/1/UE, recante modifiche della precedente direttiva 96/61/CE, che aveva introdotto per la prima volta, nel corpo normativo di tutti gli stati membri dell’Unione Europea, il procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per le principali attività produttive industriali.
La disciplina comunitaria ha trovato attuazione in Italia attraverso il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, successivamente confluito nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Le categorie di attività industriali soggette ad AIA sono elencate nell’allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e sono raggruppate in sei tipologie (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, altre attività). L’autorità competente per i procedimenti connessi all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) a livello nazionale è il Ministro della transizione ecologica. In sede regionale invece le competenze sono disciplinate secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome. Nella regione Lazio la competenza inerente alle attività industriali soggette ad AIA è affidata alla Regione.
I compiti assegnati al Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) in ambito di AIA sono disciplinati dalla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 (art. 29-quater, c. 6). L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per quanto riguarda le attività industriali soggette ad AIA di competenza statale, e le Agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale (ARPA/APPA), per quanto riguarda quelle soggette ad autorizzazione di competenza regionale, devono esprimere un parere circa il monitoraggio e il controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente nell’ambito del procedimento di autorizzazione.
Nella regione Lazio, l’approvazione della Legge regionale 26 maggio 2021, n. 6 e del successivo Regolamento regionale 25 novembre 2021, n. 21 hanno esteso le competenze ambientali in capo ad ARPA Lazio in materia di AIA.
Allo stato attuale le competenze di ARPA Lazio all’interno di un procedimento di AIA prevedono:
- la partecipazione dell’Agenzia sin dall’avvio dei procedimenti, con la predisposizione di specifiche note tecniche nelle fasi iniziali dei medesimi, che precedono la convocazione della Conferenza di servizi;
- l’espressione del parere sulle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad AIA e delle loro emissioni nell’ambiente;
- la predisposizione di una relazione finale, a conclusione dell’iter istruttorio, utile all’autorità competente per l’adozione del provvedimento autorizzativo.
Successivamente all’autorizzazione l’ISPRA, per gli impianti di competenza statale, e le ARPA/APPA, negli altri casi, devono accertare il rispetto dei requisiti che l’autorizzazione prevede.
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Norme in materia di IPPC
- Regolamento regionale 25 novembre 2021, n. 21 (BUR Lazio 30 novembre 2021 n. 110), “Disciplina delle funzioni istruttorie attribuite ad ARPA in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”
- Legge regionale 26 maggio 2021, n. 6 (BUR Lazio 08 giugno 2021 n. 55), “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Modifiche alle leggi regionali n. 45/1998, n. 27/1998 e n. 16/2011 e successive modifiche. Disposizioni finanziarie”
- D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2017), “Attuazione della direttiva 2014/52/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/Ue, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”
- Decreto MATTM 28 aprile 2017 (G.U. n. 153 del 3 luglio 2017), “Modifiche al decreto n. 141 del 26 maggio 2016 recante criteri da tenere in conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie, di cui all’articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152”
- D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”
- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)
- Deliberazione Giunta Regionale 21 gennaio 2010, n. 35, “Modifica D.G.R. n. 288/2006. Sostituzione della scheda E della modulistica per la redazione del Piano di monitoraggio e controllo (PMeC), a corredo dell’istanza di Autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell’All.1.5 del D.Lgs 59/05”
- Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”
- Deliberazione Giunta Regionale 16 maggio 2006, n. 288, “D.lgs. 59/2005 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (AIA)”
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” (testo unico ambientale)