Briciole di pane

FAQ

Quali sono le competenze dell'ARPA Lazio in materia di aria, acqua, suolo, rumore, campi elettromagnetici, etc?

Quali attività svolge su richiesta di soggetti pubblici o privati e quali invece no?

Questa sezione - in costante aggiornamento - presenta le risposte alle domande ricevute più frequentemente dall'URP dell'Agenzia, suddivise per aree tematiche.



Domande di natura tecnica:

Cosa fa l’ARPA Lazio per il monitoraggio delle acque superficiali?

L’ARPA Lazio si occupa del monitoraggio delle acque superficiali da un punto di vista chimico, biologico, morfologico e microbiologico in applicazione delle disposizioni della normativa vigente (D.lgs. 152/06 e DM 260/2010). Il monitoraggio è molto articolato e dipende dall’obiettivo posto riguardo al tipo di corpo idrico (fiumi, laghi, mare, transizione).

Come funziona il monitoraggio delle acque superficiali dal punto di vista chimico?

Per la parte chimica (e per tutte le matrici) il monitoraggio è simile e varia in base al tipo di attività prevista per il singolo corpo idrico: monitoraggio di sorveglianza, operativo e di indagine. Sono analizzati componenti chimici di base, sostanze prioritarie e non prioritarie, e il prelievo viene eseguito in superficie per i fiumi ed a profondità variabili, dalla superficie al fondo, per laghi e mare in base alle sostanze ricercate.

Come funziona il monitoraggio delle acque superficiali dal punto di vista biologico?

Per quanto riguarda la parte biologica, sono monitorati gli Elementi di qualità biologica (EQB) che sono specifici per matrice: per i fiumi vengono monitorati macroinvertebrati, macrofite, diatomee e fauna ittica; per i laghi viene preso in considerazione il fitoplancton e si sta avviando il monitoraggio delle macrofite; per il mare si guardano fitoplancton, macroinvertebrati e angiosperme (Posidonia oceanica); per le acque di transizione si monitorano il fitoplancton, i macroinvertebrati e si sta avviando il monitoraggio della fauna ittica.

Con che frequenza viene effettuato il monitoraggio delle acque superficiali?

La frequenza dei prelievi cambia in base al tipo di monitoraggio prescelto. Per il monitoraggio di sorveglianza, che ha durata sessennale, si monitorano tutti gli EQB, insieme alla parte chimica, per un anno su sei. Per quanto riguarda il monitoraggio operativo, che ha durata triennale, da punto di vista biologico si controllano gli EQB più sensibili per le pressioni presenti sul corpo idrico una volta ogni tre anni mentre il monitoraggio chimico viene eseguito per tutti e tre gli anni.

Quali sono i principali inquinanti che è possibile trovare nelle acque superficiali?

L’inquinamento delle acque superficiali può essere conseguenza di numerose situazioni e legate ad un gran numero di sostanze diverse. Non potendo qui elencare tutte le possibili eventualità, è comunque possibile identificare quattro “macrocategorie”:

  • Inquinamento dovuto ad arricchimento di nutrienti (Azoto e Fosforo);
  • Inquinamento da carico organico;
  • Specifici inquinanti derivanti da attività antropiche (es. metalli pesanti, pesticidi, fitosanitari ecc.);
  • Microplastiche, macroplastiche e rifiuti flottanti.

Cosa fa l’ARPA Lazio per verificare la qualità delle acque di balneazione?

La Direttiva europea 2006/7/CE e il D.lgs. 116/2008 sulle acque di balneazione hanno introdotto un sistema omogeneo e confrontabile per la valutazione della qualità delle acque di balneazione sull'intero territorio europeo. In relazione alla stagione balneare, che ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre, l'ARPA Lazio, a partire dal mese di aprile, effettua campionamenti ed analisi con frequenza almeno mensile finalizzati alla classificazione dello stato di qualità delle acque di balneazione distribuite lungo la costa marino costiera, lacustre e nelle isole. Nel caso in cui vengano rilevati dei superamenti dei valori stabiliti dalla normativa, il sindaco emette immediatamente un'ordinanza per il divieto temporaneo su tutta l'area di balneazione e provvede ad informare i bagnanti e vengono eseguiti ulteriori controlli per circoscrivere il tratto interessato dall’inquinamento e la sua durata nel tempo. L'Agenzia, durante ogni stagione balneare, effettua il controllo di 222 aree di balneazione per un totale di circa 360 km di costa.

Perché non verificate la qualità delle acque di balneazione alle foci dei fiumi e dei fossi?

Le foci di fiumi e fossi sono di solito zone permanentemente interdette alla balneazione a causa dell’inquinamento (così come le aree interessate da scarichi), e per questo non sottoposte a monitoraggio, se non in casi particolari e motivati. Altre aree permanentemente interdette alla balneazione per motivi diversi dall’inquinamento possono essere le aree portuali e le aree marine protette.

È possibile avere i risultati delle analisi delle acque destinate alla balneazione?

I dati sulle acque di balneazione vengono periodicamente trasmessi al Ministero della Salute e sono pubblicati sul Portale Acque (http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/), gestito dallo stesso Ministero, dove è possibile ricercare un Comune e consultare i dati relativi a tutte le stazioni di monitoraggio presenti nel territorio di quel Comune.

Devo segnalare un fenomeno di mare/fiume/lago inquinato, posso rivolgermi a voi?

In casi di possibili emergenze ambientali come quella descritta, l’Agenzia non è ente di primo intervento, ma agisce a supporto delle istituzioni presenti sul territorio (Comune, Municipi, Polizia locale, Forze dell’ordine) e su loro richiesta. Segnalazioni, esposti e richieste urgenti vanno quindi fatte alle suddette istituzioni territoriali e saranno loro a contattare i nostri tecnici per le eventuali necessarie misurazioni.

Il mare qui è pieno di alghe/schiuma, devo preoccuparmi?

I fenomeni di questo tipo possono avere diverse origini, naturali o “artificiali”. Nella sezione del nostro sito dedicata alle acque di balneazione sono presenti due documenti che forniscono alcuni dettagli in più sulle schiume in mare e sull’Ostreopsis cf.ovata, le cui fioriture, oltre ad essere potenzialmente dannose per la salute, possono essere responsabili di fenomeni come schiume o colorazioni innaturali delle acque. In ogni caso, quando si incontrano fenomeni di questo tipo, è bene effettuare una segnalazione ai soggetti istituzionali presenti sul territorio (Comune, Polizia locale, Guardia Costiera, etc).

È possibile richiedere analisi sull’acqua del rubinetto o di un pozzo?

Sì, è possibile portare dei campioni all’ARPA Lazio perché siano analizzati, ai costi previsti dal tariffario. I campioni devono essere consegnati allo sportello accettazione della sede territoriale competente, che provvederà a dare tutte le ulteriori informazioni necessarie. E’ consigliabile contattare anticipatamente lo sportello accettazione per definire le modalità di raccolta e analisi del campione. Sul sito dell’ARPA Lazio sono disponibili i numeri di telefono delle sedi territoriali.

Perché l’acqua del mio Comune non è potabile? Che responsabilità ha l’ARPA?

Se l’ acqua del Comune viene dichiarata “non potabile”, significa che uno o più parametri non sono conformi alla normativa vigente in materia (D. L.VO 31/01 e succ. modif.). I Laboratori dell’ARPA Lazio offrono supporto tecnico analitico (a norma dell’ art 8 del citato decreto) alle ASL competenti per territorio, che provvedono ad effettuare i campionamenti, a individuare i parametri da determinare (i cui limiti sono fissati sempre dallo stesso) e a recapitarli presso le sedi territoriali dell’ Agenzia. Una volta effettuate le analisi, se uno o più parametri superano i limiti di legge, l’ARPA Lazio provvede ad informare tempestivamente le ASL che hanno effettuato il campionamento e queste ultime prendono i provvedimenti del caso, informando nel contempo gli Enti gestori e i soggetti istituzionali interessati.

Nella mia zona c’è un problema storico di arsenico nelle acque potabili, posso saperne di più?

L’ Arsenico è un elemento chimico presente in natura; la sua presenza nelle acque destinate al consumo umano generalmente non è dovuta a cause “antropiche” (cioè a inquinamento causato dalle attività umane), ma a caratteristiche “naturali”. In alcune zone, situate in territori di antica origine vulcanica, l’Arsenico è presente nelle rocce: quando l’acqua le attraversa, si “arricchisce” di Arsenico e altri elementi (es. Fluoro), che possono quindi essere trovati in concentrazioni variabili nelle acque di falda destinate all’ uso umano. Poiché l’Arsenico è un elemento che a concentrazioni elevate e con un consumo giornaliero può nuocere alla salute umana, se la sua concentrazione in acqua supera il limite previsto dalla normativa (10 µg/l) è necessario che venga “rimosso” per riportare la concentrazione al di sotto dei limiti di legge. Nella pagina dedicata alle pubblicazioni su questo sito è presente un esauriente opuscolo illustrativo.

 

E’ possibile richiedere analisi su alimenti, bevande e acque imbottigliate?

Sì, è possibile portare dei campioni all’ARPA Lazio perché siano analizzati, ai costi previsti dal tariffario, purché non si tratti di alimenti di origine animale non trasformati (carni e prodotti della pesca non lavorati, formaggi alla produzione, miele, uova etc.). I campioni devono essere consegnati allo sportello accettazione della sede territoriale competente, che provvederà a dare tutte le ulteriori informazioni necessarie. È consigliabile contattare anticipatamente l’Accettazione campioni per definire le modalità di raccolta e analisi del campione. Sul sito dell’ARPA Lazio sono disponibili i numeri di telefono di tutte le sedi territoriali.

Fate controlli su residui di pesticidi/prodotti fitosanitari negli alimenti o nelle acque?

Sì, è possibile portare dei campioni all’ARPA Lazio perché siano analizzati, ai costi previsti dal tariffario, purché non si tratti di alimenti di origine animale (carni, formaggi, miele, uova etc.). I campioni di acqua o alimenti di origine vegetale, devono essere consegnati allo sportello accettazione della sede territoriale competente, che provvederà a dare tutte le ulteriori informazioni necessarie. È consigliabile contattare anticipatamente l’Accettazione campioni per definire le modalità di raccolta e analisi del campione. Sul sito dell’ARPA Lazio sono disponibili i numeri di telefono di tutte le sedi territoriali.

È possibile richiedere analisi sull’acqua che esce del rubinetto / del mio pozzo / della mia piscina?

Sì, è possibile portare dei campioni all’ARPA Lazio perché siano analizzati, ai costi previsti dal tariffario. I campioni devono essere consegnati allo sportello accettazione della sede territoriale competente, che provvederà a dare tutte le ulteriori informazioni necessarie. È consigliabile contattare anticipatamente l’Accettazione campioni per definire le modalità di raccolta e analisi del campione. Sul sito dell’ARPA Lazio sono disponibili i numeri di telefono di tutte le sedi territoriali.

Posso richiedervi un controllo per la legionella? Come posso fare?

è possibile richiedere il campionamento e l’analisi di acqua ed altre matrici ambientali per la ricerca di Legionella inviando una mail o una PEC, con tutti i riferimenti per il sopralluogo e un recapito telefonico, alla sede territoriale di riferimento. Sul sito dell’ARPA Lazio sono disponibili gli indirizzi di tutte le sedi territoriali. Verrà comunicata, insieme al preventivo di spesa, la modalità per concordare l’appuntamento per l’intervento.

Che cosa sono i MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti) e perché vengono controllati?

Nella sicurezza alimentare sono definiti “MOCA” tutti quei numerosi materiali ed oggetti destinati a venire a contatto diretto con gli alimenti, dalle posate e le stoviglie ai prodotti per il confezionamento o l'imballaggio (i cartoni della pizza ad esempio), dai metalli al legno, dalle materie plastiche alla carta e al sughero (piatti di carta, candeline da infilare sulle torte, ecc.). Poiché nessun materiale è completamente inerte o insolubile, è possibile che si verifichi una contaminazione per migrazione ai prodotti alimentari di sostanze indesiderate che, in alcuni casi, possono alterarne la qualità e la sicurezza. Quindi il laboratorio verifica che i materiali di cui i MOCA sono composti non rilascino sostanze pericolose per la salute umana, in quantità superiori ai limiti di legge.

E’ possibile richiedere analisi su materiali a contatto con gli alimenti?

Sì, è possibile portare dei campioni all’ARPA Lazio perché siano analizzati, ai costi previsti dal tariffario. I campioni devono essere consegnati allo sportello accettazione della sede territoriale competente, che provvederà a dare tutte le ulteriori informazioni necessarie. È consigliabile contattare anticipatamente l’Accettazione campioni per definire le modalità di raccolta e analisi del campione. Sul sito dell’ARPA Lazio sono disponibili i numeri di telefono di tutte le sedi territoriali.

Che cosa viene controllato nei cosmetici?

I laboratori dell'ARPA Lazio effettuano analisi su prodotti cosmetici mirate principalmente a verificare:

  • la presenza di ingredienti non ammessi dalla normativa vigente (come ad esempio coloranti, ammine aromatiche,);
  • la determinazione di ingredienti ammessi entro certi limiti (come ad esempio l’ammoniaca, il fluoruro nei dentifrici, conservanti tipo parabeni, formaldeide);
  • la presenza di alcuni contaminanti (metalli pesanti);
  • l'eventuale contaminazione microbiologica.

E’ possibile richiedere analisi sui cosmetici?

Sì, è possibile portare dei campioni all’ARPA Lazio perché siano analizzati, ai costi previsti dal tariffario. I campioni devono essere consegnati allo sportello accettazione della sede territoriale competente, che provvederà a dare tutte le ulteriori informazioni necessarie. È consigliabile contattare anticipatamente l’Accettazione campioni per definire le modalità di raccolta e analisi del campione. Sul sito dell’ARPA Lazio sono disponibili i numeri di telefono di tutte le sedi territoriali.

L'ARPA Lazio effettua controlli per conto di privati sulle mascherine FFP2?

No, l'ARPA Lazio non ha competenza per questo genere di controlli: le mascherine FFP2, a differenza di quelle chirurgiche, sono da considerarsi veri e propri DPI, necessitano di test precisi per verificare il sistema filtrante per aerosol solidi e liquidi e devono essere sottoposte a tutti i test previsti dalla norma UNI EN 149:2001+A1:2009 “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Semimaschere filtranti contro le particelle – Requisiti, prove, marcatura”, oltre che a diverse verifiche tecniche molto specifiche, tutte prove che l'ARPA Lazio non effettua. È comunque possibile rivolgersi a strutture accreditate come, ad esempio, i laboratori che eseguono prove certificate da ACCREDIA, il cui elenco è disponibile a questo indirizzo.

Come posso chiedere una sanificazione di banconote (e relativa certificazione)?

È possibile richiedere la sanificazione delle banconote inviando una PEC alla sede territoriale di Roma all’indirizzo sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it. Lo sportello accettazione della sede contatterà il richiedente per concordare un appuntamento per la consegna dei campioni e provvederà a dare tutte le ulteriori informazioni necessarie per il pagamento del servizio. Il Rapporto di prova attestante l’avvenuta certificazione viene abitualmente rilasciato nell’arco della stessa giornata in cui è stato consegnato il campione.

L’ARPA Lazio controlla la radioattività nelle acque?

L’ARPA Lazio esegue il monitoraggio della radioattività nelle acque destinate al consumo umano e, in base a quanto stabilito dal D.Lgs 28/2016, mette in atto il piano di caratterizzazione regionale. Lo scopo di questo monitoraggio è quello di controllare lo stato delle acque ed evidenziarne eventuali criticità. Le analisi vengono effettuate presso il laboratorio di radioattività dell'ARPA Lazio di Viterbo che è accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per le prove in spettrometria gamma e in scintillazione liquida sulle acque potabili come richiesto dalla normativa vigente.

Quali sono i limiti previsti dalla normativa per la radioattività nelle acque?

La normativa stabilisce i seguenti limiti:
Concentrazione attività di Radon 100 Bq/l
Concentrazione attività di Trizio 100 Bq/l
Dose Indicativa (DI) 0,10 mSv
La DI dipende dalla quantità di radiazione assorbita dal corpo umano a causa dell’ingestione delle sostanze radioattive contenute nell’acqua. Questo valore non viene misurato direttamente ma viene stimato dalla misura di tutti gli isotopi radioattivi presenti nel campione, con l’esclusione del contributo del Potassio-40, del Trizio, del Radon e dei suoi prodotti di decadimento.

Cosa fa ARPA Lazio in materia di APE?

L'ARPA Lazio effettua il controllo di II livello sugli APE, sul campione estratto e pubblicato sul portale APE LAZIO da parte della Regione Lazio, in attuazione del Regolamento Reg. Lazio n. 20/21 e sulla base di quanto previsto dalla procedura operativa DPL_SSI_08, liberamente consultabile a questo indirizzo.

Posso avere maggiori informazioni sulle procedure e sui controlli in materia di APE?

La formazione dei professionisti incaricati di redigere gli APE è competenza degli ordini professionali; a giugno 2023 l'Ordine degli Architetti del Lazio – in collaborazione con la Federazione degli Ordini degli Ingegneri – ha organizzato un webinar sulla materia e a questo indirizzo è possibile vedere o scaricare le slide dell’intervento curato dall’ARPA Lazio che fornisce molti approfondimenti in merito.

Sono un architetto/ingegnere/etc incaricato di redigere un APE, posso chiedere una consulenza all'ARPA Lazio?

No, l'ARPA Lazio è l'organo incaricato dei controlli in materia di APE e non può quindi fornire attività di consulenza ai professionisti incaricati. La formazione dei diversi professionisti è competenza dei rispettivi ordini professionali, può comunque consultare questo indirizzo dove trova le slide di un intervento curato dall'ARPA Lazio per un webinar con molte informazioni utili sull'argomento.

Cosa si intende per inquinamento atmosferico?

L’inquinamento atmosferico può essere definito come ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell’aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da:

  • alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria;
  • costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell’uomo;
  • compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente;
  • alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni pubblici e privati.

Come funziona il monitoraggio della qualità dell’aria?

Il monitoraggio si basa sui dati raccolti dalle 53 stazioni presenti nel Lazio che compongono la rete regionale della qualità dell’aria; a questi dati si aggiungono le informazioni raccolte attraverso le campagne di monitoraggio effettuati con i mezzi mobili e il tutto viene poi elaborato attraverso specifici modelli di calcolo per arrivare a stimare e prevedere la qualità dell’aria su tutto il territorio regionale.

Quali inquinanti vengono monitorati da ARPA Lazio?

Gli inquinanti generalmente monitorati sono il Benzene, il Monossido di Carbonio, gli Ossidi di Azoto, il Biossido di Zolfo (o anidride solforosa), l’Ozono ed il particolato atmosferico, sia come PM10 che come PM2,5.

Quali sono i limiti previsti dalla legge per gli inquinanti monitorati?

I limiti sono quelli previsti dal D.Lgs. 155/2010 e sono indicati nella tabella seguente:

Inquinante Concentrazione
max oraria
Concentrazione
media nelle 24 ore
Media annua
PM10 - 50 μg/m3 40 μg/m3
PM2,5 - - 25 μg/m3
NO2 200 μg/m3 - 40 μg/m3
SO2 350 μg/m3 125 μg/m3 -
Benzene - - 5 μg/m3
Ozono
(soglia di informazione)
180 μg/m3 - -
Ozono
(soglia di allarme)
240 μg/m3 - -

Dove è possibile trovare i risultati dei monitoraggi?

Tutte le informazioni sono disponibili sulle pagine del Centro Regionale Qualità dell’Aria. Vi si possono trovare i rapporti giornalieri con i dati giornalieri delle centraline di monitoraggio divise per provincia, oppure i dati singoli relativi ad uno specifico inquinante. Per diversi inquinanti è attivo un sistema previsionale che garantisce previsioni fino a 120 ore. I dati relativi al PM10 vengono anche pubblicati ogni giorno dal lunedì al venerdì sui canali Facebook, Twitter e Linkedin dell’ARPA Lazio.

È possibile far installare una stazione fissa per la qualità dell’aria nel mio Comune?

Il numero e il posizionamento delle stazioni sono stabiliti da ARPA e Regione Lazio in base a specifici criteri normativi e scientifici. Lo spostamento o l’aggiunta di una stazione, oltre all’accordo tra i suddetti enti e il Comune o i Comuni interessati, prevedono anche un nulla osta da parte del Ministero dell’Ambiente e una comunicazione alle competenti strutture UE e pertanto è un’operazione che può essere effettuata esclusivamente per valide ragioni tecniche.

È possibile chiedere una misurazione della qualità dell’aria con il vostro mezzo mobile nel mio Comune?

Le campagne di monitoraggio con i mezzi mobili vengono programmate annualmente dall’ARPA in base alla necessità di indagare specifiche aree territoriali tenendo conto anche delle richieste prevenute dai Comuni. I cittadini che ritengano necessaria una campagna di monitoraggio relativa ad una specifica area devono quindi rivolgersi al Comune affinché questo richieda l’intervento dell’Agenzia.

Come posso chiedere una misurazione per i cattivi odori?

La misurazione degli odori pone diversi problemi di natura tecnica e organizzativa, sia per le caratteristiche specifiche degli odori stessi e sia perché non esiste una normativa che preveda modalità univoche per il monitoraggio, una “scala di misurazione” o dei limiti massimi. Ciò premesso, l’ARPA Lazio da pochi anni effettua delle campagne sperimentali di monitoraggio degli odori, concordate dall’Agenzia con i Comuni. I cittadini che desiderino un monitoraggio di questo tipo devono quindi rivolgersi al proprio Comune di residenza affinché questo richieda l’intervento dell’Agenzia.

Cosa fare per fumi provenienti da canne fumarie di esercizi commerciali?

Il problema della canne fumarie è considerato dalla normativa come una questione di tipo “edilizio”: le canne fumarie dovrebbero arrivare ad un’altezza tale da non recare disturbo alle abitazioni confinanti. E’ quindi necessario rivolgersi all’Ufficio tecnico del Comune. In alternativa, qualora la canna fumaria causi fastidio anche rispettando le prescrizioni di natura edilizia, è possibile contattare il Dipartimento di Prevenzione (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) della ASL competente sul territorio.

Come posso segnalarvi inquinamento atmosferico dovuto a attività industriali o “roghi tossici”?

In situazioni come quella descritta, l’Agenzia non è ente di primo intervento, ma agisce a supporto delle istituzioni presenti sul territorio (Comune, Municipi, Polizia locale, Forze dell’ordine) e su loro richiesta. Segnalazioni, esposti e richieste urgenti vanno quindi fatte alle suddette istituzioni territoriali e saranno loro a contattare i nostri tecnici per le eventuali necessarie misurazioni.

Vicino casa mia c’è una fabbrica/azienda che inquina l’aria, posso sapere se avete fatto i controlli e posso averne eventualmente gli esiti?

Se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, è possibile fare una richiesta di accesso agli atti amministrativi ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. Il modello standard e le informazioni su come presentare la domanda sono disponibili in questa pagina del sito dell’Agenzia.

Quanto influisce il traffico sull’inquinamento atmosferico a Roma e nel Lazio?

La valutazione è molto complessa e articolata, poiché è necessario dividere componenti primarie e secondarie, emissioni dirette e indirette. Una stima complessiva, basata su numerose informazioni e calcoli è indicata nell’inventario delle emissioni. In base agli ultimi aggiornamenti, nel Lazio il traffico è responsabile di circa il 33% delle emissioni di PM10 (mentre il riscaldamento domestico influisce per poco più del 50%), mentre a Roma i rapporti sono invertiti: le missioni di PM10 dipendono per oltre il 60% dal traffico e per il 33% dal riscaldamento.

E’ possibile avere i dati relativi all’inventario delle emissioni del Lazio?

L'inventario delle emissioni regionali è aggiornato al 2015 (con aggiornamenti più recenti in relazione a specifici settori) e i dati sono pubblicati nella sezione “Aria” del sito.

Quanto sono efficaci blocchi del traffico e domeniche ecologiche per ridurre lo smog?

È sbagliato considerarle soluzioni del problema a breve o lungo termine. Si tratta infatti di misure emergenziali, che vengono messe in atto in una situazione di inquinamento elevato e che servono a non compromettere ulteriormente la qualità dell’aria. Le domeniche ecologiche hanno anche una finalità di promozione di comportamenti sostenibili attraverso l’organizzazione di specifici eventi nelle aree temporaneamente “private” di traffico.

Posso effettuare autonomamente una misurazione della qualità dell’aria con uno strumento di quelli che si trovano in commercio?

È possibile farlo, ma i valori misurati vanno considerati indicativi. Per un’indagine che abbia valore scientifico/legale, è infatti necessario effettuare i monitoraggi con una strumentazione adeguata, efficiente e tarata periodicamente da un ente di taratura certificato, secondo delle direttive tecniche ben precise. Inoltre, anche l’impiego di strumentazione adeguata non è sufficiente se la stessa non è utilizzata da un professionista preparato che abbia le necessarie competenze.

Ho scaricato un’App sul cellulare che mi dà valori diversi dai vostri, perché?

L’ARPA Lazio (come tutte le altre ARPA nelle rispettive regioni) è l’unico ente ufficiale cui compete il monitoraggio della qualità dell’aria e la diffusione dei dati relativi. Alcuni soggetti privati (tra cui gli sviluppatori delle App in questione) forniscono servizi al pubblico basandosi su dati ARPA, ma anche su dati raccolti dai cittadini con strumenti privati e in modalità che non corrispondono a quanto previsto dalle norme e di conseguenza è possibile una differenza tra i valori indicati dalle App e quelli ufficiali registrati dalle ARPA.

Cosa si intende per inquinamento elettromagnetico?

In maniera molto sintetica e semplificata, si può parlare di inquinamento elettromagnetico quando i campi elettromagnetici interagiscono con l’ambiente circostante provocando degli effetti biologici o sanitari. Secondo quanto stabilito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, “l’effetto biologico si verifica quando l’esposizione alle onde elettromagnetiche provoca qualche variazione fisiologica notevole o rilevabile in un sistema biologico. Un effetto di danno alla salute si verifica quando l’effetto biologico è al di fuori dell’intervallo in cui l’organismo può normalmente compensarlo, e ciò porta a qualche condizione di danno alla salute”. La possibilità che un campo elettromagnetico ingeneri effetti biologici o sanitari è legata a numerose variabili e pertanto anche la normativa è piuttosto articolata. Per ulteriori informazioni e approfondimenti su campi elettromagnetici, normativa e situazione regionale, è possibile scaricare il Rapporto sui Campi elettromagnetici nella regione Lazio.

Chi autorizza l’installazione di un’antenna? Cosa fa l’ARPA Lazio in merito?

L’autorizzazione all’installazione di nuove antenne viene rilasciata dal Comune in qualità di Autorità Competente, previa acquisizione di un parere tecnico sanitario rilasciato dall’ARPA Lazio. Il parere viene formulato attraverso la verifica documentale di una valutazione di impatto elettromagnetico presentata dal gestore dell’impianto, finalizzata a valutare il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente per l’installazione, la modifica e la sussistenza degli impianti di telecomunicazione (L.36/2001 e D.Lgs. 259/2003). La verifica da parte dell’Agenzia può eventualmente prevedere anche misure di campo elettromagnetico sul posto.

Come posso fare per impedire l’installazione di un’antenna vicino casa?

La normativa italiana stabilisce che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione siano assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e che gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità rivestono carattere di opere di pubblica utilità, ai sensi del D.Lgs. 259/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”; il decreto prevede la possibilità di posizionare le antenne in qualsiasi parte del territorio comunale, in quanto compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche. Da quanto detto deriva l’impossibilità dei comuni di impedire l’installazione di un impianto se questo presenta tutti i requisiti necessari (urbanistici, paesaggistici e sanitari), stabiliti dalla normativa. In ogni caso, l’ARPA Lazio, oltre al rilascio del previsto parere tecnico-sanitario, non ha alcuna competenza su eventuali procedure di impedimento alla realizzazione di un impianto.

Come posso chiedere una misurazione dei campi elettromagnetici a casa mia o dove lavoro?

È possibile presentare una formale richiesta di sopralluogo per la misurazione dei campi elettromagnetici presso la propria abitazione o il proprio luogo di lavoro, indirizzata ad ARPA Lazio, Dipartimento pressioni sull’ambiente, Sezione provinciale di … (indicare la sezione competente); la richiesta può essere inviata via PEC o via fax ai contatti presenti sul sito dell’Agenzia.

Posso richiedere una misurazione in una casa che voglio comprare?

La richiesta di misurazione può essere avanzata esclusivamente dal proprietario/affittuario dell’immobile in oggetto o da qualcuno che ne rappresenti gli interessi (es. amministratore di condominio). Questo nell’ottica di mantenere il servizio a tutela della salute del cittadino, scevro da possibili interessi economici privati.

Com’è la situazione dei campi elettromagnetici nella mia zona?

L’ARPA Lazio non effettua “simulazioni” su richiesta di privati cittadini, per una motivazione prettamente tecnica: le procedure utilizzate per la simulazione fotografano un situazione “ideale” e non tengono in considerazione una serie di fattori che influiscono sulle modalità di propagazione del campo elettromagnetico. La simulazione produce risultati che mirano a non sottostimare il valore di campo, anche a costo del rischio di sovrastimarlo, e che quindi non rappresentano i valori reali presenti sul posto.
Quello che i tecnici dell’ARPA Lazio possono fare su richiesta di privati cittadini, in maniera da fornire un risultato concreto e utile al richiedente, è la misurazione del valore di campo elettromagnetico in una specifica abitazione o in uno specifico luogo di lavoro.

Posso misurare autonomamente il campo elettromagnetico nella mia abitazione?

Per un’indagine che abbia valore scientifico/legale, è necessario effettuare le verifiche del caso con una strumentazione adeguata, efficiente e tarata periodicamente da un ente di taratura certificato, secondo delle direttive tecniche ben precise. Inoltre, l’impiego di strumentazione adeguata non è sufficiente se essa non è utilizzata da un professionista preparato che abbia le necessarie competenze.

Posso rivolgermi a un tecnico privato?

Nel caso in cui i risultati non debbano avere un valore legale o non ricadano nelle competenze specifiche dell’ARPA Lazio in materia di vigilanza e controllo, così come indicato dalla L. 36/2001, la misura può essere effettuata anche da un tecnico privato (di parte). Attualmente non esiste la figura di “tecnico competente” certificato nell’ambito delle misure CEM e quindi si consiglia di verificare che il tecnico individuato sia in possesso di strumentazione coperta da certificato di taratura e che tanto la strumentazione in oggetto quanto le procedure operative adottate dal tecnico stesso siano pienamente rispondenti alle normative tecniche CEI di settore.

Che cosa succede se la misurazione registra valori di campo superiori ai limiti?

I risultati delle misure effettuate dall’ARPA Lazio vengono sempre inviate per competenza al Comune di riferimento. Qualora i risultati siano “non conformi” alla normativa vigente, una volta confermati tramite ulteriori misure selettive in frequenza, vengono inviati anche agli uffici competenti della Regione Lazio per l’avvio di una procedura di riduzione a conformità, che obblighi il/i gestore/i interessato/i a ridurre l’impatto elettromagnetico fino a rientrare nei limiti stabiliti.

Quando fate la misurazione, mi rilasciate qualche certificazione?

Al momento del sopralluogo il personale dell’ARPA Lazio rilascia copia del verbale di misura che contiene le informazioni relative a data, luogo, ora e punti di misura. I risultati delle misure, riportati su apposito “rapporto di prova” e accompagnati da una relazione tecnica, saranno successivamente inviati al Comune di appartenenza e al richiedente della misurazione, qualora ne faccia esplicita richiesta.

A che distanza da un’antenna posso stare sicuro?

Nel caso dell’inquinamento elettromagnetico non sono applicabili “distanze di sicurezza”. L’impatto elettromagnetico di un impianto dipende da più fattori tra cui anche la distanza, che però, considerata singolarmente, non può dare certezze in merito a eventuali rischi per la salute. La tipologia di impianto, le potenze applicate e i parametri di configurazione dell’impianto vanno necessariamente considerate contestualmente alla distanza.
Le valutazioni preliminari fatte dall’ARPA Lazio sui nuovi impianti e su quelli da aggiornare sono appositamente mirate a garantire il rispetto dei limiti imposti dalla normativa italiana in tutti i luoghi normalmente accessibili alla popolazione, indipendentemente dalla distanza degli stessi dal punto di installazione dell’impianto.
I singoli Comuni possono adottare provvedimenti autonomi che definiscano distanze di sicurezza rispetto ad alcuni recettori di tipo “sensibile” (scuole, asili, ospedali, ecc). Tali valutazioni incidono eventualmente nel procedimento amministrativo di autorizzazione a carico del Comune, ma non nella valutazione dell’ ARPA Lazio, che si basa solo sulla normativa nazionale di settore.

Quali sono i valori massimi di campo consentiti dalla legge?

Il DPCM 8 luglio 2003 indica i valori limite così come indicato in tabella:
Immagine tabella CEM
I limiti di esposizione si applicano a qualsiasi luogo in cui non sia interdetto l’accesso al pubblico, anche per periodi di tempo estremamente limitati (lastrici solari, strada, ecc.).
I valori di attenzione, più conservativi per garantire il maggior livello di tutela alla popolazione, si applicano a tutti i luoghi suscettibili di permanenza umana superiore a 4 ore giornaliere (abitazioni e luoghi di lavoro con annesse pertinenze esterne quali balconi, terrazzi, cortili, ecc).
Gli obiettivi di qualità sono valori di campo che rappresentano un obiettivo da raggiungere - nell’ottica della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici – in luoghi all’aperto definibili come aeree intensamente frequentate e/o superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Ho un problema di interferenze con il telecomando dell’auto o del cancello, cosa posso fare?

Di solito le problematiche di questo tipo sono correlate all’interferenza di dispositivi trasmittenti che si trovano a breve distanza tra loro e che utilizzano, per il loro funzionamento, frequenze molto simili (cancelli automatici, sistemi di allarme, impianti automatizzati ecc.). Queste interferenze sono spesso dovute a malfunzionamento degli impianti stessi per cui è utile rivolgersi prioritariamente ai tecnici che si occupano di manutenzione degli impianti in questione. L’ARPA Lazio non ha specifiche competenze su problematiche di questo tipo.

E’ possibile avere o trovare sul sito dell’ARPA Lazio dati sull’inquinamento elettromagnetico?

Al momento non sono disponibili sul sito dati sulle misurazioni effettuate per conto di istituzioni locali o cittadini. Sono disponibili informazioni sul numero di pareri e controlli effettuati e sul numero di antenne delle diverse tipologie presenti sul territorio.

Esiste una mappa o un elenco delle antenne presenti sul territorio?

Sul sito del Sistema informativo regionale ambientale del Lazio (SIRA) curato da ARPA Lazio e Regione Lazio sono presenti mappe con la distribuzione degli impianti di telefonia mobile (SRB) e di quelli radiofonici e televisivi: http://www.arpalazio.gov.it/sira/web/agenti-fisici/alta-frequenza

Le antenne di telefonia 5G fanno male?

Gli aspetti di carattere sanitario non sono di diretta competenza dell’ARPA Lazio. Si ritiene comunque utile segnalare un recente studio pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità (Rapporto ISTISAN 19/11), che fa il punto sui rischi per la salute legati ai campi elettromagnetici. Il rapporto conclude affermando che le evidenze scientifiche correnti non giustificano modifiche sostanziali all’impostazione attuale degli standard internazionali di prevenzione dei rischi per la salute (cioè gli attuali limiti di esposizione).

Devo comunicare all’ARPA l’attivazione di una stazione da radioamatore? Che obblighi ci sono?

No, non è necessario fare alcun tipo di comunicazione all’ARPA Lazio. Per quanto riguarda eventuali altri obblighi, si suggerisce di rivolgersi alle Ministero dello Sviluppo Economico per quanto concerne il rilascio del patentino da radioamatore e alle strutture comunali per eventuali questioni di natura edilizia legate all’installazione dell’antenna.

Cos’è un’emergenza ambientale?

Per emergenza ambientale si intende un evento che interessa l'ambiente e che può generare conseguenze anche rilevanti sullo stesso ambiente o sulla salute dei cittadini. A titolo di esempio, alcuni eventi che potrebbero generare emergenze ambientali:

  • incendi di attività produttive o depositi industriali;
  • scarichi idrici anomali o improvvise morie di pesci in fiumi, laghi, mare;
  • colorazioni, schiume o macchie di natura non precisata in fiumi, laghi, mare;
  • ritrovamenti di rifiuti abbandonati (possono contenere sostanze pericolose).

Cosa si intende per danno ambientale?

Il D.Lgs 152/06 (il cosiddetto Codice ambientale) all’art.300, c.1 definisce come Danno ambientale “qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima”. Lo stesso art. 300 al comma 2 (lettere a-d) indica poi come tale danno vada inteso in maniera più specifica relativamente a specie ed habitat protetti, acque interne e costiere, suolo e sottosuolo. Per questa e molte altre definizioni si consiglia di consultare il Glossario dinamico per l’Ambiente ed il Paesaggio curato da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e CATAP (Coordinamento delle Associazioni Tecnico-scientifiche per l’Ambiente ed il Paesaggio) disponibile sul sito dell’ISPRA.

Posso contattare l’ARPA Lazio in caso di un’emergenza ambientale?

In casi di possibili emergenze ambientali, l’ARPA Lazio non è ente di primo intervento e non svolge interventi autonomi, ma agisce a supporto delle istituzioni presenti sul territorio (Comune, Municipi, Polizia locale, Forze dell’ordine, ASL, ecc) e su loro richiesta. Segnalazioni, esposti e richieste urgenti vanno quindi fatte alle suddette istituzioni territoriali e saranno loro a contattare i nostri tecnici per le eventuali necessarie misurazioni.

Cosa fa l’ARPA Lazio in caso di un’emergenza ambientale (generale)?

Nelle prime fasi di un evento emergenziale, l’ARPA Lazio interviene su richiesta delle autorità competenti e acquisisce gli elementi necessari per la valutazione tecnica dell’evento, anche con sopralluoghi, misure e campionamenti. L’Agenzia non effettua interventi di soccorso tecnico o sanitario, ma si occupa di:

  • individuare fattori di rischio, materiali, sostanze chimiche e agenti fisici coinvolti e le eventuali loro trasformazioni;
  • individuare i modi con cui tali sostanze possono entrare in contatto con le matrici ambientali;
  • studiare la mobilità degli inquinanti attraverso i diversi comparti ambientali, anche attraverso la valutazione di dati territoriali e condizioni meteo;
  • valutare il pericolo effettivo che può instaurarsi per le diverse matrici ambientali e fornire alle autorità competenti informazioni utili a prendere i necessari provvedimenti.

Nella terza fase, le attività dell’Agenzia rientrano in quelle ordinarie di monitoraggio e di controllo.

Cosa fa l’ARPA Lazio concretamente in caso di incendi?

In caso di incendi di attività produttive, depositi, discariche o altre situazioni in cui il materiale incendiato potrebbe causare dispersione di inquinanti pericolosi per l’ambiente e la salute, l’ARPA Lazio come prima cosa installa un campionatore per la qualità dell’aria nelle immediate vicinanze dell’incendio e analizza i campioni così raccolti nel più breve tempo possibile. Successivamente, nei casi in cui la quantità di materiale bruciato sia significativa e l’incendio sia durato almeno 1 giorno, viene valutata la possibile dispersione degli inquinanti attraverso modelli di calcolo e, se necessario, vengono fatte anche analisi su campioni di acqua e suolo. Tutti gli esiti analitici vengono trasmessi alle istituzioni coinvolte e resi pubblici appena disponibili attraverso il sito e i canali social dell’Agenzia. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il report sul monitoraggio ambientale a seguito di incendi nel Lazio: https://issuu.com/arpalaziopubblicazioni/docs/report_incendi__pdf_alta_risoluzion

Quali sono i possibili rischi per la salute e per l’ambiente in caso di incendi?

Gli incendi che interessano impianti di rifiuti o altre attività produttive/industriali possono avere forti ripercussioni sull’ambiente e sulla salute della popolazione: i rischi sono correlati all’ampiezza dell’incendio, alla composizione del materiale bruciato, alla temperatura raggiunta, alla durata dell’evento e alle condizioni meteorologiche che influenzano la dispersione degli inquinanti. La combustione libera in aria sostanze che possono poi depositarsi sul suolo e nelle falde acquifere e bioaccumularsi lungo la catena alimentare attraverso il consumo di acqua e cibo contaminati. Le polveri e le ceneri prodotte dai processi di combustione contengono sostanze tossiche e/o cancerogene come composti organici volatili (Cov), particolato (PM10 e PM2,5), policlorobifenili (Pcb), metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici (Ipa), policlorodibenzofurani e diossine. L’esposizione a queste sostanze è associata a una serie di effetti acuti sulla salute di tipo irritativo delle vie aeree superiori o degli occhi. Inoltre, se inalate, possono arrivare in profondità nei polmoni causando danni alle basse vie respiratorie o agli alveoli. Oltre agli effetti acuti, si possono avere effetti importanti sulla salute anche a medio-lungo termine.

Cosa fa l’ARPA Lazio concretamente in caso di scarichi anomali?

Nel caso di scarichi anomali, una volta originata l’origine dell’inquinamento, l’ARPA Lazio campiona le acque sia a valle che a monte del punto di immissione per valutare al meglio l’impatto generato dallo scarico. Il personale dell’Agenzia stila poi un verbale di campionamento con descrizione del fenomeno e redige una relazione cui allega adeguata documentazione fotografica. Il monitoraggio dell’ARPA Lazio, in caso di scarichi in acque superficiali, ricerca le sostanze riportate nella Tab. 3 dell’All.5 alla parte Terza del D.Lgs 152/2006. Se l’immissione avviene da un punto di scarico collettato, si esegue un sopralluogo ed un campionamento delle acque reflue dall’insediamento che produce lo scarico. L’Agenzia fornisce inoltre supporto ai soggetti competenti per individuare il responsabile dell’inquinamento e acquisisce tutti gli elementi che possono risultare utili (stato del recettore, portata e tipologia del refluo anomalo, ecc.) per eventuali indagini nella fase di post-emergenza.

Quali sono i possibili rischi per la salute e per l’ambiente in caso di scarichi anomali?

In caso di scarichi in acqua, si assiste ad una modificazione delle caratteristiche del corso d’acqua soprattutto se lo sversamento è tale da alterare le capacità autodepuranti del corpo idrico stesso. A seconda delle situazioni si potrebbe anche incorrere in rischi sanitari dovuti alla presenza di sostanze tossiche, nocive o infettive in seguito all’utilizzo delle acque per scopi irrigui o ricreativi. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina http://www.arpalazio.gov.it/ambiente/acqua/

Cosa fa l’ARPA Lazio concretamente in caso di morie di pesci?

In caso di moria ittica, l’ARPA Lazio provvede per prima cosa a localizzare e verificare la moria e a registrare specifiche informazioni utili a comprendere meglio il fenomeno quali modalità di nuoto degli esemplari ancora vivi, evidenza di segni di letargia o agitazione, velocità della corrente, profondità del corso d’acqua, trasparenza dell’acqua, parametri di campo (salinità, pH, conducibilità, ossigeno disciolto). Qualora venga verificato che la causa non è immediatamente attribuibile a fenomeni naturali (mancanza di ossigeno, fenomeni infettivi, scarsità d’acqua, aumento repentino della temperatura ecc.), il personale effettua un campionamento dell’acqua e un prelievo di campioni biologici che vengono inviati ai laboratori per le analisi.

Quali sono i possibili rischi per la salute e per l’ambiente in caso di morie di pesci?

La moria ittica, in base all’entità del fenomeno, può modificare altresì le caratteristiche di salubrità dell’acqua in seguito a decomposizione della materia organica ed alterare le catena trofica. In entrambi i casi gli effetti si possono ripercuotere sull’ecosistema terrestre circostante e idrico marino. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina http://www.arpalazio.gov.it/ambiente/acqua/

Cosa fa l’ARPA Lazio concretamente in caso di schiume nei fiumi?

Per le schiume nei fiumi, che possono avere molteplici origini, si procede al campionamento delle acque ed alla predisposizione di un set analitico generalmente di concerto con i soggetti istituzionali competenti che conoscono il territorio in modo da eseguire analisi il più possibile coerenti con quello che ci si aspetta possa aver causato il fenomeno. Tutto l’intervento è corredato da un verbale di prelievo, da documentazione fotografica e da relazione dettagliata sull’attività svolta.

Quali sono i possibili rischi per la salute e per l’ambiente in caso di schiume nei fiumi?

I fenomeni rilevati nei fiumi sono molto spesso dovuti ad inquinamento di origine antropica e originati da sostanze come i tensioattivi, da sversamenti di sostanze chimiche in grado di conferire colorazioni anomale oppure da scarichi non depurati (spesso associati anche a cattivi odori). Tutto ciò produce inquinamento che influisce sulla qualità delle acque andando a danneggiare l’ecosistema del fiume e fino anche ad influenzare la salute umana nel caso in cui l’acqua sia utilizzata per scopi irrigui, ricreativi o potabili.

Cosa fa l’ARPA Lazio concretamente in caso di chiazze o schiume in mare o laghi?

Come nel caso dei fiumi, ARPA Lazio interviene su richiesta dell’autorità competente anche per schiume e chiazze che si verifichino in laghi e mare ma per quanto riguarda queste matrici nella maggior parte dei casi sono fenomeni di origine naturale e possono essere causate da proliferazione algale e dai movimenti delle onde. Per maggiori informazioni, è possibile consultare: http://www.arpalazio.gov.it/ambiente/acqua/doc/Schiume_e_altri_fenomeni.pdf In particolare, durante la stagione balneare ai sensi del DLgs 116/08 e del Decreto Attuativo del 30.03.2010, viene eseguito su punti annualmente stabiliti dal DPR Lazio sulla balneazione, sia nei laghi che in mare, il monitoraggio delle alghe potenzialmente tossiche che potrebbero influire sulla salute dei bagnanti.

Quali sono i possibili rischi per la salute e per l’ambiente in caso di chiazze o schiume in mare o laghi?

Per quanto riguarda mare e laghi il rischio maggiore è dato dalla proliferazione di microalghe potenzialmente produttrici di tossine come ad esempio Ostreopsis ovata in mare ed i Cianobatteri nei laghi. Per tutelare la salute dei bagnanti, quando l’ARPA Lazio rileva tali microalghe in quantità tali da poter influire sulla salute, comunica l’evento al Sindaco del comune interessato che adotterà i provvedimenti di competenza. Altri tipi di microalghe non hanno effetto diretto sulla salute dei bagnanti ma hanno un effetto ittiotossico che può influire sull’ecosistema marino o lacustre. Infine la degradazione delle microalghe a fine fioritura può portare ad una forte riduzione dell’ossigeno disciolto nell’acqua con ripercussioni su tutto l’ecosistema. Maggiori informazioni su Ostreopsis ovata sono disponibili in questo documento: http://www.arpalazio.gov.it/ambiente/acqua/doc/Ostreopsis_ovata.pdf

Cosa fa l’ARPA Lazio concretamente in caso di ritrovamenti di rifiuti abbandonati?

In caso di ritrovamenti di rifiuti, l’ARPA Lazio si occupa di:

  • identificare la tipologia di rifiuti, descrivendone dettagliatamente le caratteristiche;
  • valutare l’estensione dell’area interessata, lo stato dei luoghi e le condizioni meteorologiche;
  • individuare eventuali fonti inquinanti secondarie;
  • supportare gli enti preposti per gli interventi di messa in sicurezza finalizzati a evitare la diffusione dell’inquinamento.

Il personale dell’ARPA Lazio valuta inoltre la necessità di effettuare campionamenti in caso di possibile contaminazione di terreno, corsi d’acqua superficiali o della falda.

L’ARPA Lazio si occupa di radioattività ambientale?

La Regione Lazio esegue il monitoraggio della radioattività ambientale avvalendosi dell’ARPA Lazio. Il programma di monitoraggio della radioattività ambientale, è stato definito e approvato dalla Regione Lazio con la D.G.R. n.141 del 25/03/2014.

Cos’è il radon?

Il Radon è un gas di origine naturale, incolore, inodore e insapore, prodotto dal decadimento radioattivo dell'uranio presente nel suolo e nelle rocce. È presente praticamente ovunque, ma in determinate condizioni, come in luoghi chiusi (case, scuole e ambienti di lavoro), può raggiungere concentrazioni elevate e dannose per la salute umana. Sulla base delle evidenze scientifiche sono stati fissati alcuni livelli di riferimento per abitazioni e luoghi di lavoro, al di sotto dei quali si ritiene il rischio accettabile.

Che rischi per la salute comporta il Radon?

Il Radon è classificato tra le sostanze cancerogene e, secondo studi dell'Organizzazione mondiale della Sanità - OMS, rappresenta la seconda causa al mondo di tumore polmonare dopo il fumo. Si stima che in Europa il Radon sia all'origine del 2% dei decessi per tumore.

Quali sono i limiti previsti dalla normativa per il Radon?

Il D.lgs. 101/2020, in vigore da agosto 2020, prevede nuovi limiti, più restrittivi rispetto alla normativa precedente:

  • 200 Bq/m3 nelle abitazioni costruite dopo il 31/12/2024
  • 300 Bq/m3 nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni preesistenti

Il Becquerel per metro cubo — Bq/m3 — è la grandezza di riferimento utilizzata per valutare l'attività del Radon e rappresenta il numero di decadimenti nucleari che hanno luogo ogni secondo in un metro cubo d'aria.

Com’è la situazione del Radon nella Regione Lazio?

L'ARPA ha realizzato diverse campagne di misura per lo studio delle aree del Lazio:

  • 2003-2007 campagna sulle province di Roma e Viterbo
  • 2008-2011 campagna sulle province di Latina, Frosinone e Rieti

Maggiori informazioni sono disponibili nelle pagine dedicate al Radon sul sito: Monitoraggio del Radon nel Lazio

Come posso chiedere un monitoraggio del Radon nella mia abitazione?

Si può chiedere la misurazione inviando una richiesta formale inviata a ARPA Lazio, Dipartimento Stato dell'Ambiente, Servizio qualità dell'aria e monitoraggio ambientale degli agenti fisici. La richiesta può essere inviata via PEC a direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it oppure con raccomandata ordinaria inviata alla Direzione generale dell'Agenzia o alla sede operativa competente sul territorio (gli indirizzi delle sedi operative sono qui: Contatti).

Come funziona il monitoraggio del radon in un’abitazione e quanto costa?

La misura viene effettuata tramite dosimetri a traccia CR-39, posizionati in uno o più locali dell'abitazione. I dosimetri vengono sostituiti dopo sei mesi e il monitoraggio dura complessivamente un anno. Per avere informazioni sui costi, è possibile presentare una richiesta di preventivo a ARPA Lazio, Dipartimento Stato dell'Ambiente, Servizio qualità dell'aria e monitoraggio ambientale degli agenti fisici. La richiesta può essere inviata via PEC a direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it oppure con raccomandata ordinaria inviata alla Direzione generale dell'Agenzia o alla sede operativa competente sul territorio (gli indirizzi delle sedi operative sono qui: http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/organizzazione/contatti.htm).

L’ARPA Lazio controlla la radioattività nelle acque?

L’ARPA Lazio esegue il monitoraggio della radioattività nelle acque destinate al consumo umano e, in base a quanto stabilito dal D.Lgs 28/2016, mette in atto il piano di caratterizzazione regionale. Lo scopo di questo monitoraggio è quello di controllare lo stato delle acque ed evidenziarne eventuali criticità. Le analisi vengono effettuate presso il laboratorio di radioattività dell'ARPA Lazio di Viterbo che è accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per le prove in spettrometria gamma e in scintillazione liquida sulle acque potabili come richiesto dalla normativa vigente.

Quali sono i limiti previsti dalla normativa per la radioattività nelle acque?

La normativa stabilisce i seguenti limiti:
Concentrazione attività di Radon 100 Bq/l
Concentrazione attività di Trizio 100 Bq/l
Dose Indicativa (DI) 0,10 mSv
La DI dipende dalla quantità di radiazione assorbita dal corpo umano a causa dell’ingestione delle sostanze radioattive contenute nell’acqua. Questo valore non viene misurato direttamente ma viene stimato dalla misura di tutti gli isotopi radioattivi presenti nel campione, con l’esclusione del contributo del Potassio-40, del Trizio, del Radon e dei suoi prodotti di decadimento.

L’ARPA Lazio tiene sotto controllo le ex centrali nucleari del Lazio?

Sì, in base al programma di monitoraggio regionale (D.G.R. n.141 del 25/03/2014), l’ARPA Lazio effettua il monitoraggio delle aree intorno alle ex centrali nucleari di Borgo Sabotino e Garigliano, secondo un piano che è sintetizzato nella tabella presente su questa pagina: http://www.arpalazio.gov.it/ambiente/radioattivita/nucleare.htm

Cosa si intende per inquinamento acustico?

Come da Legge 447/95, l’inquinamento acustico è “l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le normali funzioni degli ambienti stessi”.

Come posso chiedere una misurazione del rumore presso la mia abitazione?

Per quanto riguarda le questioni di inquinamento acustico, la competenza è dei Comuni (che generalmente la esercitano attraverso la Polizia locale). È quindi necessario richiedere formalmente alle strutture comunali un sopralluogo per misure fonometriche, indicando se possibile anche gli orari di maggiore fastidio. Loro si occuperanno della prime verifiche di tipo amministrativo e provvederanno a chiamare i tecnici ARPA Lazio per le eventuali necessarie misurazioni.

Posso chiedere una misurazione a voi senza informare i Vigili urbani?

No, non è possibile. In materia di rumore, l’ARPA Lazio effettua misurazioni a supporto dei Comuni e dei relativi corpi di polizia locale, ma sono loro ad avere la competenza sull’intero procedimento e pertanto non è possibile richiedere un intervento dell’ARPA senza il loro coinvolgimento.

Posso misurare il rumore dentro casa mia con una app per Smartphone?

Per un’indagine acustica che abbia valore scientifico/legale, è necessario effettuare le verifiche del caso con una strumentazione adeguata, efficiente e tarata da un ente di taratura certificato, secondo delle direttive tecniche ben precise. Inoltre, l’impiego di strumentazione adeguata non è sufficiente se essa non è utilizzata da un professionista preparato che abbia i requisiti specifici e i necessari titoli di studio e abilitazioni (iscrizione all’apposito elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale).

Posso rivolgermi a un tecnico privato?

Sì, è possibile. Sul sito della Regione Lazio è disponibile l’Elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale, aggiornato a gennaio 2017, mentre l’ISPRA ospita l’Elenco nazionale (ENTECA). Tuttavia va sottolineato che l’eventuale superamento di limiti riscontrato da ARPA Lazio per conto del Comune porta a provvedimenti da parte del Comune nei confronti della sorgente inquinante, mentre la misurazione effettuata da un tecnico privato non ha effetti se non all’interno di un’azione legale.

Posso richiedere un sopralluogo perché il vicino di casa tiene la musica alta/ha il cane che abbaia/ha un condizionatore rumoroso?

L’ARPA Lazio svolge attività di controllo in risposta alla legislazione di carattere pubblicistico. Il contenzioso tra privati non rientra pertanto nell’ambito di azione istituzionale dell’Agenzia. Questo viene regolamentato dal codice civile. Per misurare le emissioni acustiche in questo tipo di situazioni, è necessario rivolgersi ad un tecnico privato.

Posso richiedere un sopralluogo per grida, schiamazzi, conversazioni a voce alta da parte di avventori di locali?

No, l’ARPA Lazio può misurare il rumore prodotto da “apparecchiature tecnologiche” come motori di condizionatori/frigoriferi, impianti di diffusione sonora, etc, ma non quello legato agli schiamazzi. In quel caso si tratta di un problema di ordine pubblico ed è necessario contattare gli organi competenti.

Cosa succede se al momento del sopralluogo non c’è l’attività rumorosa/la musica/ l’evento? E se piove?

Un imprevisto, per quanto remoto, può sempre verificarsi, così come può piovere all’improvviso. In caso di maltempo, la normativa vieta specificamente le verifiche fonometriche. In caso di mancata osservazione di eventi rumorosi significativi nel corso della verifica, se accertato che tale mancanza ha carattere di eccezionalità, la stessa può essere rimandata ad altra data.

Che cosa succede se le verifiche ARPA della fonte rumorosa danno un risultato di valori “conformi”?

Le verifiche dell’ARPA Lazio sul rumore sono volte unicamente a misurare determinati parametri fisici i cui valori vanno confrontati con i limiti stabiliti dalla normativa. Se non viene rilevato un superamento dei limiti, significa che la situazione per cui è stata effettuata la misurazione è conforme alla legge e quindi non è necessario alcun tipo di intervento.

Cosa succede se i limiti vengono superati?

I risultati delle misurazioni vengono trasmessi al titolare dell’attività per cui si è riscontrato il superamento dei valori limite e (per il seguito di competenza) al soggetto che ha richiesto la misura. Inoltre, il personale dell’Agenzia redige un verbale di accertamento del superamento che viene notificato al trasgressore e trasmesso in copia all’autorità competente. Il verbale comprende anche una proposta di sanzione, in accordo con quanto previsto dalla normativa nazionale in vigore. L’autorità competente, cui resta la titolarità del procedimento, ha anche la facoltà, eventualmente, di disporre e mettere in atto sanzioni più gravi.

C’è un orario in cui si può far rumore e uno in cui non si può far rumore?

La normativa vigente in materia di rumore stabilisce dei limiti acustici ben precisi sull’intero arco delle 24h. In particolare, i valori variano tra il periodo diurno (dalle 6,00 alle 22,00) e quello notturno (tra le 22,00 e le 6,00). Come accade sempre quando si parla di “valori limite”, la verifica è volta a stabilire, senza giudizi di merito, se i valori rilevati al momento della stessa superano o non superano i limiti consentiti dalla legge.

Quali sono i livelli massimi di decibel consentiti?

Più che di livelli massimi in decibel, la normativa fornisce indicatori relativi (livelli differenziali) che tendono a dare un’idea dell’impatto che la fonte rumorosa in esame ha sull’ambiente circostante e in particolare sull’ambiente abitativo dei cittadini che richiedono le verifiche. I livelli differenziali tengono conto sia del contributo della fonte rumorosa, sia dell’ambiente sonoro in cui si trova il punto di misura (è facile immaginare che ad esempio la stessa fonte sonora può essere percepita in maniera differente se ci si trova in pieno centro urbano o in campagna) e sono differenti per quanto riguarda il periodo di riferimento diurno e notturno.

Quali sono i limiti acustici previsti dal DPCM 14/11/97 in relazione alle diverse classi del territorio?

Il piano di classificazione acustica del territorio individua i limiti acustici per le diverse porzioni di territorio a seconda della classe acustica di appartenenza. Tali limiti sono validi per l’ambiente esterno e suddivisi in due periodi di riferimento, diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

La definizione delle classi acustiche, nonché dei valori limite ad esse associati sono descritti nel DPCM 14/11/97. In particolare il valori limite di immissione acustica, ossia il limite massimo consentito al totale delle sorgenti acustiche presenti nella porzione di territorio considerata, è riportato nella Tab. C allegata al citato DPCM, che viene di seguito riportata:

Classi di destinazione d'uso del territorio

Tempi di riferimento

(Valori espressi in Decibel)

Diurno (06.00-22.00)

Notturno (22.00-06.00)

I aree particolarmente protette

50

40

II aree prevalentemente residenziali

55

45

III aree di tipo misto

60

50

IV aree di intensa attività umana

65

55

V aree prevalentemente industriali

70

60

VI aree esclusivamente industriali

70

70


N.B.
Nel caso in cui il piano di classificazione acustica comunale non sia vigente, i limiti massimi di accettabilità delle sorgenti acustiche presenti sul territorio in ambiente esterno sono definiti nel DPCM 01/03/91.

Cosa si intende per  zonizzazione acustica?

La zonizzazione o, per meglio dire, la classificazione acustica del territorio, è il risultato della suddivisione del territorio comunale in 6 classi ciascuna delle quali comprende porzioni di territorio acusticamente omogenee. A ciascuna delle 6 classi sono attribuiti livelli acustici massimi consentiti diurni e notturni. In generale il piano di classificazione acustica comunale rappresenta un atto tecnico-politico di governo del territorio in quanto, oltre a prescriverne i limiti acustici, ne condiziona anche le destinazioni d’uso consentite in virtù delle esigenze di tutela acustica dell’area comunale. Quale strumento di pianificazione territoriale deve necessariamente essere coordinato con il Piano Regolatore Generale e con gli altri strumenti urbanistici comunali (quale il Piano Urbano del Traffico - P.U.T.).

E’ possibile avere o trovare sul sito dell’ARPA Lazio dati sull’inquinamento acustico?

Al momento non sono disponibili sul sito dati sulle misurazioni effettuate per conto di istituzioni locali o cittadini. Sono disponibili, a partire dall’aprile 2012, i dati  sull’inquinamento acustico aeroportuale per gli aeroporti di Ciampino e Fiumicino.

Come e a chi posso chiedere un controllo per vibrazioni?

La materia delle vibrazioni non è regolata da legislazione nazionale o regionale e non è considerata un problema di tipo “ambientale” quanto un rischio per la stabilità degli edifici e i Comuni si occupano delle verifiche relative in ragione delle loro competenze urbanistico/edilizie. Pur in assenza di normativa, il Servizio sezione provinciale di Roma dell’ARPA Lazio opera a supporto dei Comuni nell’area della Città metropolitana di Roma Capitale – e su loro richiesta – per la misurazione delle vibrazioni potenzialmente dannose per gli edifici causate da mezzi pesanti e infrastrutture di trasporto (metropolitana, tram, ferrovie urbane, transito di camion, etc): i cittadini che si trovino in questo tipo di situazione possono richiedere formalmente un sopralluogo alle strutture comunali (Comune, Municipi, Polizia locale) che provvederanno a contattare l’ARPA Lazio per le misurazioni eventualmente necessarie.

Quali norme regolano la materia delle vibrazioni? Quali sono i limiti?

Non c'è al momento una legislazione specifica che regoli la questione delle vibrazioni. Le attività di controllo effettuate dall’ARPA Lazio per conto dei Comuni fanno riferimento alla norma UNI 9614, dove sono indicati i valori limite per edifici residenziali: (livello max slow di accelerazione ponderata complessiva sull'asse z) pari a 0,1 m/s2 di giorno ed a 0,07 m/s2 di notte; (livello max slow di accelerazione ponderata complessiva sugli assi x e y) pari a: 0,07 m/s2 di giorno ed a 0,05 m/s2 di notte.

Come posso chiedere un’autorizzazione in deroga a limiti acustici per un cantiere?

Il soggetto cui spetta il rilascio di autorizzazioni in deroga riguardanti cantieri edili temporanei è il Comune competente per territorio ai sensi dell'art. 17 della L.R. 18/2001. La società che esegue i lavori, nel richiedere l'autorizzazione alle strutture comunali, deve allegare alla relazione tecnica di impatto acustico la copia dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto (€345,60) e il modulo ARPA Lazio 031 DA0BICCO debitamente compilato. È possibile effettuare pagamenti con bonifico bancario usando gli IBAN disponibili in questa pagina del sito dell’Agenzia. Sarà poi il Comune competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, a trasmettere il tutto all'ARPA Lazio per richiedere l'espressione del parere di competenza dell’Agenzia. Dati i tempi tecnici previsti anche dalla norma, ogni singola richiesta di autorizzazione in deroga deve essere inviata almeno 45 giorni (30 +15) prima dell'inizio previsto per le attività, in modo da permettere a Comune e ARPA di richiedere eventuali integrazioni e ricevere risposta alle stesse in tempo utile.

Come posso chiedere un’autorizzazione in deroga a limiti acustici per manifestazioni temporanee in luogo pubblico?

Il soggetto cui spetta il rilascio di autorizzazioni in deroga riguardanti manifestazioni ed eventi in luoghi pubblici è il Comune competente per territorio ai sensi dell'art. 17 della L.R. 18/2001. L’organizzatore della manifestazione, nel richiedere l'autorizzazione alle strutture comunali, deve allegare alla relazione tecnica di impatto acustico la copia dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto (€249,60) e il modulo ARPA Lazio 031 DA0BICCO debitamente compilato. È possibile effettuare pagamenti con bonifico bancario usando gli IBAN disponibili in questa pagina del sito dell’Agenzia. Sarà poi il Comune competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, a trasmettere il tutto all'ARPA Lazio per richiedere l'espressione del parere di competenza dell’Agenzia. Dati i tempi tecnici previsti anche dalla norma, ogni singola richiesta di autorizzazione in deroga deve essere inviata almeno 45 giorni (30 +15) prima dell'inizio previsto per le attività, in modo da permettere a Comune e ARPA di richiedere eventuali integrazioni e ricevere risposta alle stesse in tempo utile.

Cos’è il Catasto rifiuti?

Il Catasto rifiuti è la struttura deputata alla raccolta e organizzazione di tutti i dati relativi alla produzione e gestione dei rifiuti e assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati relativi alla produzione e gestione dei rifiuti ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio, pianificazione e controllo ambientale nel settore. Il Catasto è articolato in una sezione nazionale (con sede a Roma presso l’ISPRA) e in sezioni regionali (o delle province autonome di Trento e di Bolzano) che hanno sede presso le corrispondenti ARPA/APPA.

Come trovo i dati relativi al Catasto rifiuti nel Lazio?

I dati del catasto rifiuti per tutte le regioni italiane sono reperibili sul portale del catasto Nazionale rifiuti dell’Ispra, dove è possibili selezionare la tipologia di dato e l’area di riferimento. Altri dati raccolti dall’ARPA Lazio sono disponibili sul sito dell’Agenzia alla pagina Rifiuti - dati, e nelle pagine del Sistema Informativo Regionale Ambientale del Lazio (SIRA) , sezioni “Suolo-rifiuti” e “Valutazioni-Carta dei Giudizi”.

Che ruolo ha la sezione regionale del Lazio del Catasto rifiuti?

La sezione regionale del catasto rifiuti del Lazio, attiva presso l’ARPA Lazio, supporta la sezione nazionale per la raccolta di diversi tipi di dati riguardanti:

  • gestione dei rifiuti urbani che vengono richiesti annualmente agli impianti (discarica, inceneritori, trattamenti meccanici biologici, etc) anche per la redazione del Rapporto rifiuti urbani;
  • produzione e gestione regionale di rifiuti raccolti attraverso il Modello unico dichiarazione ambientale (MUD), anche in relazione alle operazioni di bonifica e alle elaborazioni necessarie per la redazione del Rapporto rifiuti speciali.
  • produzione di rifiuti urbani, i dati vengono inseriti dai Comuni attraverso l’Osservatorio regionale rifiuti (attivo dal 2020) ed elaborati per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata comunale;
  • detenzione e smaltimento del numero di apparecchi contenenti PCB, acquisiti attraverso le dichiarazioni trasmesse dai detentori alla sezione regionale del catasto per l’aggiornamento dell’Inventario regionale sui PCB.

Come posso avere informazioni in relazione agli impianti di gestione rifiuti presenti nel Lazio?

Alcune informazioni (tra cui dotazione impiantistica, o produzione di rifiuti) sono disponibili nella pagina dedicata agli indicatori ambientali sul sito dell’Agenzia; ulteriori informazioni relative all’anagrafica degli impianti di gestione rifiuti nella regione Lazio sono disponibili alla pagina “Rifiuti – Dati”. Il numero e la tipologia degli impianti presenti sul sito è in continua evoluzione e modifica in relazione a diversi fattori quali scadenze delle autorizzazioni, conseguenze delle attività di controllo, avvio o cessazione di attività. Altre informazioni relative agli impianti di gestione rifiuti sono presenti sui siti istituzionali delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni (Regione Lazio, Province e Città metropolitana di Roma Capitale, Comuni) o sul portale del catasto rifiuti dell’ISPRA.

Come posso fare una segnalazione per presunto inquinamento ambientale sul mio terreno?

Qualora il proprietario o il gestore di un’area ritenga che possa essersi verificato un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito (uno sversamento, o qualsiasi altro evento in grado di provocare il potenziale superamento delle concentrazioni soglia), deve darne comunicazione agli Enti territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 242 del D.Lgs 152/2006. Restano fermi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione previsti dallo stesso decreto. Per effettuare la comunicazione è necessario utilizzare la modulistica allegata alla D.G.R. Lazio n. 296/2019 (aggiornata dalla D.G.R. Lazio n. 780/2019)secondo le procedure tecniche ed amministrative previste dalla stessa D.G.R. Il testo della D.G.R. 296/2019 è reperibile sul sito della Regione. Ulteriori informazioni sono consultabili nella pagina dedicata all’Anagrafe dei siti contaminati.

Come posso fare una segnalazione per presunto inquinamento ambientale su un terreno pubblico (o comunque non di mia proprietà)?

In casi di possibili emergenze ambientali come quella descritta, l’Agenzia non è ente di primo intervento, ma agisce a supporto delle istituzioni presenti sul territorio (Comune, Municipi, Polizia locale, Forze dell’ordine, ASL) e su loro richiesta. Segnalazioni, esposti e richieste urgenti vanno quindi fatte alle suddette istituzioni territoriali e saranno loro a contattare i nostri tecnici per le eventuali necessarie misurazioni.

Cosa si intende per concentrazioni soglia di contaminazione?

Le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sono i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica. Le CSC sono quindi dei valori tabellari definiti dal Legislatore sia per i suoli che per le acque sotterranee. Per i suoli, le CSC sono elencate in Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs 152/06, in funzione della specifica destinazione d’uso del sito (Colonna A - siti ad uso verde pubblico privato e residenziale; Colonna B - siti ad uso commerciale ed industriale). Per le acque sotterranee, le CSC di riferimento sono riportate in Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs 152/06.

Cosa si intende per concentrazioni soglia di rischio?

Le concentrazioni soglia di rischio (CSR) rappresentano i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica, il cui superamento generalmente richiede la bonifica del sito. Quindi le CSR, a differenza delle CSC, variano caso per caso a seconda delle caratteristiche del sito considerato, della tipologia di contaminanti e della presenza e tipologia di potenziali “bersagli”. In un dato sito, se le concentrazioni misurate nei terreni e/o nella falda sotterranea sono inferiori alle CSR stimate con l’analisi di rischio, il rischio sanitario e/o ambientale per il recettore esposto è ritenuto accettabile e il sito è considerato non contaminato.

Che cosa è un procedimento di bonifica?

Un procedimento di bonifica è un percorso amministrativo e tecnico che può avere inizio in diverse circostanze: quando si verifica un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito (ad esempio uno sversamento di sostanze inquinanti sui terreni); se viene accertata un’alterazione delle caratteristiche qualitative del suolo, del sottosuolo o delle acque sotterranee e il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (ad esempio a seguito di un controllo di ARPA) oppure nel caso di contaminazioni storiche dovute alle attività passate svolte sul sito. Una volta avviato dall’Autorità competente, il procedimento di bonifica si sviluppa in diverse fasi amministrative e progettuali di approfondimento, quali la caratterizzazione ambientale, l’analisi di rischio sito-specifica, il progetto di bonifica o messa in sicurezza operativa/permanente.

Cosa si intende per bonifica di un sito contaminato

La bonifica di un sito contaminato è l’insieme degli interventi volti alla eliminazione delle fonti e sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, o alla riduzione delle loro concentrazione ad un livello inferiore alle CSR (nel caso venga eseguita l’analisi di rischio) o alle CSC (se l’intervento di bonifica viene condotto senza lo svolgimento dell’analisi di rischio).

Che differenza c’è tra un sito potenzialmente contaminato ed un sito contaminato?

Un sito si definisce potenzialmente contaminato quando uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevate per i suoli e/o per le acque sotterranee risultino eccedenti le CSC, in attesa di eseguire le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica. Un sito si definisce contaminato qualora i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l’applicazione della procedura di analisi di rischio sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultino superati.

Come posso avere informazioni relative ai siti contaminati nel Lazio?

Nella pagina dedicata agli indicatori ambientali è presente un documento di sintesi relativo ai siti oggetto di procedimento di bonifica e nella pagina “Suolo e bonifiche – Dati” sono presenti gli elenchi dei siti in bonifica presenti sul territorio regionale. Poiché tali siti sono numerosi, per avere informazioni di maggiore dettaglio, è possibile contattare il Dipartimento Stato dell’Ambiente dell’ARPA Lazio – Servizio suolo e bonifiche, scrivendo alla casella PEC direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

Come posso segnalare un problema relativo ad abbandono di rifiuti in strada?

L'ARPA Lazio non ha competenze in merito alla raccolta dei rifiuti urbani. È necessario fare una segnalazione al Comune o all’azienda che si occupa della raccolta sul territorio comunale. Inoltre, se la situazione presenta dei possibili rischi per la salute, è anche possibile contattare il Dipartimento di Prevenzione della ASL presente sul territorio.

Cosa c’è da sapere in merito alla gestione dei materiali da scavo?

Dal 22 agosto 2017 sono in vigore le nuove disposizioni (D.P.R. 120/2017) per la gestione dei materiali da scavo generati in cantieri di grandi dimensioni soggetti ad AIA o VIA, e generati in cantieri non soggetti ad AIA o VIA. Sul sito dell’Agenzia è possibile accedere ad una sezione dedicata ai materiali da scavo per consultare la normativa di riferimento e scaricare tutta la modulistica necessaria per la presentazione delle istanze.

Posso avere consulenza dall’ARPA Lazio per questioni relative alla gestione di materiali da scavo?

Nell’ambito della gestione dei materiali da scavo, ARPA Lazio effettua controlli istituzionali rivolti ai soggetti proponenti e finalizzati alla verifica della completezza e della correttezza delle istanze presentate e della conformità delle terre da escavare ai requisiti di qualità ambientale stabiliti dall’allegato 4 del D.P.R. 120/2017, relazionando gli esiti delle verifiche all’Autorità competente. Proprio per il ruolo di controllo che riveste nella verifica delle istanze, l’Agenzia non effettua attività di consulenza ambientale a soggetti privati, ma su singole questioni specifiche (non trattate nella pagina dedicata ai materiali da scavo consultabile sul sito dell’Agenzia) è possibile chiedere informazioni all’Agenzia contattando l’URP.

Cosa posso fare se durante le analisi dei materiali da scavo emergano eccedenze rispetto ai limiti di legge per parametri naturalmente presenti nel terreno?

Tali eccedenze si traducono in una gestione dei materiali da scavo come rifiuto, fatta salva la possibilità di attribuire le eccedenze riscontrate a valori di fondo naturale. Tale attribuzione dovrà essere tecnicamente motivata in un apposito documento, da inviare a tutti gli Enti interessati e da elaborare sulla base delle indicazioni riportate al punto 8 della D.G.R. 296/2019. Per perseguire tale obiettivo, una volta rilevato il superamento dei limiti di legge il proponente dovrà comunque effettuare una formale notifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/06 segnalando le non conformità riscontrate rispetto alle CSC di cui alle Colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs 152/06. Eventuali indagini di caratterizzazione devono essere eseguite in contraddittorio con l’ARPA LAZIO, nel rispetto delle indicazioni stabilite dall’art. 11 del D.P.R. 120/2017.

Chi si occupa di amianto/eternit nel Lazio?

In assenza di una specifica legge regionale, il D.Lgs 277/91 e la Legge 257/92 pongono in capo alle ASL il controllo e la vigilanza in materia di amianto, competenza ribadita dal D.P.R. 8 agosto 1994 che prevede l'attribuzione di specifiche risorse alle ASL per l'assolvimento di detti compiti. La Regione Lazio, dopo aver finanziato la formazione dei tecnici addetti, con D.G.R. n.5892 del 10/11/1998 ha attribuito alle ASL le risorse economiche necessarie e ha confermato il ruolo di supporto del Centro Regionale Amianto attivato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Viterbo presso la sede di Civita Castellana.

Pertanto, per le questioni inerenti amianto ed eternit, è necessario rivolgersi alla ASL competente sul territorio, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica. La valutazione sul corretto smaltimento dei rifiuti contenenti amianto e i casi di contaminazione ambientale regolati dal D.Lgs. 152/06 parte IV titolo V sono invece di competenza dell’Agenzia.

È possibile avere dati meteo dettagliati, per questioni legate ad attività cantieri o altre ragioni?

L’ARPA Lazio raccoglie alcuni dati meteorologici esclusivamente ai fini del monitoraggio della qualità dell’aria, i dati sono disponibili online sul sito http://www.arpalazio.net/main/aria/sci/, ma non viene emesso alcun bollettino o comunicazione ufficiale, poiché non rientra tra le competenze di questa Agenzia.

Maggiori informazioni sono disponibili sui siti di altri soggetti istituzionali regionali:

E’ possibile scaricare/ricevere/acquistare i rapporti tecnico-scientifici pubblicati dall’ARPA Lazio?

Tutti i rapporti scientifici curati e pubblicati dall’Agenzia sono disponibili nella sezione Pubblicazioni del sito ARPA Lazio all’indirizzo https://www.arpalazio.it/web/guest/pubblicazioni

Per avere copie cartacee di tali rapporti, si consiglia di contattare la Biblioteca Ambientale Paolo Colli dell’Agenzia, sita presso l’ex complesso monastico di Santa Lucia - Via delle Fontanelle, snc - 02100 Rieti. Tel. +39 0746 272228 - Fax +39 0746 296403 – E-mail: biblioteca@arpalazio.it. Altrimenti è possibile rivolgersi agli uffici di Roma dell’Area sistemi operativi e gestione della conoscenza recandosi presso la sede di Via Boncompagni 101, chiamando il numero 06 48054210 o scrivendo una mail all’indirizzo comunicazione@arpalazio.it

Come richiedere il patrocinio dell’ARPA per un evento?

Il patrocinio gratuito dell'ARPA Lazio è attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative senza fini di lucro promosse preferibilmente da enti, associazioni e organizzazioni pubbliche, ritenute meritevoli per le loro finalità riferite alla tutela dell'ambiente e realizzate in tutto o in parte sul territorio regionale. Le modalità di concessione del patrocinio gratuito dell'ARPA Lazio sono disciplinate dal regolamento disponibile in ARPA Lazio - Patrocini

Come presentare una richiesta di accesso agli atti?

Tutte le informazioni sulle diverse tipologie di accesso (ad atti, a informazioni ambientali, civico, civico generalizzato) e i moduli relativi sono disponibili sul nostro sito internet a questo indirizzo.

Come fare per lavorare all’ARPA Lazio?

L’ARPA Lazio è un ente pubblico e la selezione del personale è vincolata al rispetto di procedure concorsuali o comunque selettive di evidenza pubblica. Come per tutti gli enti pubblici, l’eventuale ricerca di personale avviene mediante la pubblicazione di bandi di concorso o avvisi pubblici specifici reperibili nell'apposita sezione del nostro sito.

Come fare per poter fare uno stage/tirocinio presso ARPA Lazio?

L'ARPA Lazio, allo scopo di diffondere la conoscenza dei temi ambientali e di promuovere e favorire interscambi culturali tra il settore della formazione e il mondo del lavoro, accoglie presso le proprie strutture tirocini formativi e di orientamento. L'ARPA Lazio, con un atto di programmazione annuale, definisce gli obiettivi e le caratteristiche dei tirocini attivabili. Maggiori informazioni disponibili qui: https://biblioteca.arpalazio.it/tirocini/

Come fare per essere inserito nell’elenco dei fornitori?

Come previsto dalla procedura gestionale per la gestione degli operatori economici, l’ARPA Lazio pubblica annualmente un avviso per dare atto dell’avvenuta attivazione dell’elenco operatori economici. Gli operatori che posseggano i requisiti richiesti, possono fare richiesta di inserimento nell’elenco attraverso l’apposito modulo. La procedura completa e il modulo per la richiesta di inserimento sono disponibili sul sito dell’Agenzia.

Come fare per essere inserito nell’elenco degli avvocati?

In attuazione di quanto previsto dalla deliberazione n. 117 del 26.07.2019, di approvazione dell’elenco aggiornato degli avvocati dell’ARPA Lazio, l’elenco è aperto, pertanto, l’Agenzia procede ad un aggiornamento dello stesso con cadenza semestrale sulla scorta delle istanze di inserimento/cancellazione pervenute. L’ARPA Lazio procede a formare l’elenco degli avvocati esterni distinto per i settori, amministrativo, civile e penale, iscrivendo in ordine alfabetico tutti coloro che hanno presentato domanda e che risultino in possesso dei requisiti richiesti. L’iscrizione all’elenco non comporta necessariamente il conferimento di un incarico. Maggiori informazioni sono disponibili sul sul sito dell’Agenzia

Che tipo di verifiche effettua l’ARPA Lazio su ascensori, impianti elettrici, a vapore, ecc?

L'ARPA Lazio svolge le seguenti attività di controllo e verifica in materia di sicurezza degli impianti, degli apparecchi e delle attrezzature:

  • verifiche periodiche e straordinarie su idroestrattori e su apparecchi di sollevamento e scale aeree, installati in ambiente di lavoro ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08;
  • verifiche periodiche e straordinarie su impianti di messa a terra, impianti, installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; verifiche delle installazioni e degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione ai sensi del DPR 462/01;
  • omologazione delle installazioni e degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione DPR 462/01;
  • verifiche periodiche e straordinarie su ascensori e montacarichi ai sensi del DPR 162/99;
  • verifiche su attrezzature e/o insiemi a pressione, recipienti a pressione di gas o vapori, generatori di vapore e impianti termici nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08;
  • verifiche sugli impianti termici negli ambienti di vita ai sensi del D.M. 01.12.75.

Come richiedere una verifica/collaudo di ascensori/impianti di sollevamento?

Per tutte le informazioni relative alle modalità di richiesta di verifiche periodiche ai sensi del DM 11/04/2011 o di verifiche non soggette allo stesso decreto, è possibile consultare le apposite pagine all’interno del sito dell’Agenzia. Per ulteriori informazioni è possibile contattare le Unità di Roma (per gli impianti situati nelle province di Roma, Viterbo e Rieti) e Frosinone (Per impianti in provincia di Frosinone o Latina) del Servizio sicurezza impiantistica ai riferimenti indicati su Servizi - Contatti

Come chiedere il rilascio/rinnovo del libretto di tirocinio per aspiranti alla conduzione di generatori a vapore?

I residenti nelle province di Roma, Viterbo e Rieti possono recarsi (previo appuntamento) presso la sede di Roma del Servizio sicurezza impiantistica, in Via Saredo 52 portando con sé 2 foto tessera, la fotocopia di un documento di identità ed una marca da bollo da 16 Euro; i richiedenti dovranno poi compilare alcuni moduli presso gli uffici del servizio.

I residenti nelle province di Frosinone e Latina possono recarsi presso la sede di Frosinone del Servizio (sempre previo appuntamento) in Via Armando Fabi 212, con le medesime modalità indicate per Roma.

A chi inviare Certificati di conformità o altra documentazione relativa ad impianti elettrici, di sollevamento o a pressione?

Per gli impianti in tutto il territorio regionale, indipendentemente dalla provincia in cui si trovino, è possibile inviare la documentazione via PEC all’indirizzo direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

L’ARPA Lazio effettua controlli sul funzionamento di impianti di riscaldamento domestici?

L’ARPA Lazio fornisce solo il supporto tecnico alle PP.AA. che ne facciano richiesta per il controllo sugli impianti di riscaldamento domestici, mentre esegue le verifiche sugli impianti in ambienti di vita solo ai sensi del DM 01.12.75.

L’ARPA Lazio effettua controlli per verificare il rispetto delle temperature domestiche stabilite dal Comune?

No, tale attività non rientra tra le competenze di ARPA Lazio.

Cos’è uno stabilimento a rischio di incidente rilevante (RIR)?

E’ l’intera area sottoposta al controllo di un gestore all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, nella quale vi è presenza reale o prevista, di sostanze pericolose, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1 del D.Lgs. 105/15. Gli stabilimenti sono classificati in “soglia inferiore” o “soglia superiore” in relazione ai quantitativi di sostanze pericolose detenute o che possano ragionevolmente prevedersi generate.

Cosa fa l’ARPA Lazio in relazione agli stabilimenti RIR?

Le attività di competenza dell’ARPA Lazio in relazione agli impianti a rischio di incidente rilevante sono riportate sinteticamente sul sito dell’Agenzia alla sezione RIR

È possibile avere maggiori informazioni sulle ispezioni dell’ARPA in stabilimenti RIR?

Le sintesi delle attività svolte annualmente dall’ARPA Lazio sono riportate sul sito dell’Agenzia al link RIR - Dati. Al momento sono disponibili i dati relativi agli anni 2018 e 2019.