Briciole di pane

Materiali da scavo

Gestione dei materiali da scavo

Il D.p.r. 120/2017, entrato in vigore il 22 agosto 2017, detta nuove disposizioni in materia di riordino e semplificazione della disciplina inerente la gestione terre e rocce da scavo, abrogando le disposizioni previgenti (D.m. 161/2012; art. 184-bis, co. 2-bis, del D.lgs. 152/2006; artt. 41, co. 2 e 41-bis del D.l. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013).

Terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto

Il D.p.r. 120/2017 individua tre possibili scenari di utilizzo come sottoprodotto. Per tutti gli scenari, i requisiti per la qualifica come sottoprodotto (art. 4 del D.p.r. 120/2017) sono attestati dal proponente previa esecuzione di una caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo. Pertanto, è necessario che il proponente disponga di una certificazione analitica che attesti il non superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) definite in riferimento alla specifica destinazione urbanistica del sito di produzione e destinazione o dei valori di fondo naturale.
Scenario 1 (terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA e/o AIA). I requisiti come sottoprodotto sono attestati dal proponente nel Piano di utilizzo (PdU). Nel PdU devono essere riportate, tra le altre informazioni, anche i risultati della caratterizzazione ambientale eseguita. Il PdU non richiede esplicita autorizzazione, ma contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.p.r. 445/2000.
Scenario 2 (terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni - V<6000 m3) e Scenario 3 (terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e/o AIA).
I requisiti come sottoprodotto sono autocertificati dal proponente nella Dichiarazione di Utilizzo (DU). La DU, trattandosi di autocertificazione, non deve necessariamente includere la certificazione analitica, ma quest'ultima deve essere resa disponibile all'Autorità Competente e/o all'ARPA, qualora richiesta.
L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto in conformità al PdU o alla DU è attestato mediante la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU) ai sensi dell'art. 7 del D.p.r. 120/2017.
Il trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti fuori dal sito di produzione è accompagnato dal documento di trasporto di cui all'allegato 7 del D.p.r. 120/2017.

Terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti

Ai sensi dell'art. 185 del D.lgs. 152/2006 e dell'art. 24 del D.p.r. 120/2017, per poter essere escluse dalla disciplina sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere non contaminate e utilizzate nello stesso sito nel quale sono prodotte. La non contaminazione, valutata in riferimento alle CSC o ai valori di fondo naturale, è verificata mediante caratterizzazione.

Terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti

Nel caso di non sussistenza delle condizioni per la gestione come sottoprodotto o per l'esclusione dalla disciplina sui rifiuti, le terre e rocce da scavo sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla Parte Quarta del D.lgs. 152/2006. Per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate con i codici CER 170504 o 170503* valgono le disposizioni del Titolo III del D.p.r. 120/2017.

Terre e rocce da scavo in siti oggetto di bonifica

Ai sensi dell'art. 25 del D.p.r. 120/2017, ai fini del riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di procedimento amministrativo di bonifica il sito deve essere già stato caratterizzato ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e lo scavo deve essere effettuato senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie e nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori; è inoltre fatto salvo quanto disposto dall'art. 34 del D.l. 133/2014, co. 7.
Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 120/2017, le terre e rocce da scavo conformi alle CSC o ai valori di fondo naturale possono essere sempre riutilizzate all'interno del sito restando, inoltre, escluse dal regime normativo dei rifiuti. Le terre e rocce da scavo conformi alle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) calcolate mediante l'analisi di rischio sito-specifica, possono essere utilizzate solo alle condizioni di cui all'art. 26, co. 2.

Terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto

Le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto possono essere gestite come sottoprodotto se le matrici materiali di riporto:

  • soddisfano la definizione di cui al D.l. 2/2012;
  • sono conformi alle CSC definite per la matrice suolo;
  • non superano la quantità massima del 20% in peso;
  • sottoposte al test di cessione sono conformi alle CSC o ai valori di fondo naturale definiti per le acque sotterranee.

Per l'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti con possibilità di riutilizzo all'interno del sito di produzione, non è richiesta la condizione sulla percentuale in peso.

Cosa fa l' ARPA Lazio

  • Su richiesta dell'autorità competente, effettua attività istruttorie tecniche e amministrative volte ad accertare la sussistenza dei requisiti di sottoprodotto
  • Svolge sopralluoghi ed eventuale prelievo di campioni nel sito di produzione o destinazione delle terre e rocce da scavo
  • Svolge attività in contraddittorio nel caso di terre e rocce da scavo prodotte in siti oggetto di bonifica.