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Valutazioni ambientali – VIA

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è una procedura che ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva alla realizzazione delle opere, gli effetti che determinati progetti pubblici o privati (impianti industriali, di smaltimento e recupero rifiuti, dighe, cave, allevamenti, strade urbane e opere di riassetto urbano) possono avere sull’ambiente, sulla salute e sul benessere umano, al fine di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica. La procedura di VIA è basata pertanto sul principio dell’azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire, eliminare o rendere minimi gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché affrontarne successivamente gli effetti.


La disciplina di VIA è attuata in Europa dalla direttiva 2014/52/UE, recante modifiche alla precedente direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, che codificava le precedenti modifiche apportate alla disciplina da:

  • Direttiva 2009/31/CE
  • Direttiva 2003/35/CE
  • Direttiva 97/11/CE
  • Direttiva Comunitaria 85/337/CEE

La disciplina comunitaria relativa alla VIA ha trovato attuazione in Italia, da ultimo, attraverso il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante sia le norme di attuazione della direttiva 2014/52/UE, sia una serie di modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


La procedura di VIA viene svolta a diversi livelli istituzionali. Le categorie di progetti sottoposti a VIA in sede statale sono elencate nell’allegato II alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/06. A questi si aggiungono i progetti elencati nell’allegato II-bis, qualora all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA l'Autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.
L’Autorità competente in una procedura di VIA in sede statale è il Ministero della transizione ecologica.


Le categorie di progetti sottoposti a VIA in sede regionale sono elencate nell’allegato III alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/06. A questi si aggiungono i progetti elencati nell’allegato IV, qualora all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA l'Autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.
In sede regionale le competenze in materia di VIA sono disciplinate secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome. Nella regione Lazio l’Autorità competente in materia di VIA è la Regione.


I compiti assegnati al Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) in ambito di valutazione di impatto ambientale prevedono che l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) fornisca supporto tecnico nell’ambito dei procedimenti di VIA in sede statale e che ARPA fornisca supporto tecnico nell’ambito dei procedimenti di VIA in sede regionale.


Gli specifici compiti di ARPA nell’ambito dei procedimenti di VIA in sede regionale sono individuati dalle leggi regionali. Nella regione Lazio, l’approvazione della Legge regionale 26 maggio 2021, n. 6 e del successivo Regolamento regionale 25 novembre 2021, n. 21 hanno esteso le competenze ambientali in capo ad ARPA Lazio in materia di VIA rispetto a quelle già previste fin dalla sua legge istitutiva (Legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45).


Allo stato attuale le competenze di ARPA Lazio all’interno di un procedimento di VIA prevedono:

  • la partecipazione dell’Agenzia sin dall’avvio di un procedimento, con la predisposizione di specifiche note tecniche nelle fasi iniziali del medesimo, che precedono la convocazione della Conferenza di servizi;
  • la predisposizione di una relazione finale prima della chiusura dei lavori della Conferenza di servizi, utile all’Autorità competente per l’adozione del provvedimento di VIA

Per lo svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio successive al rilascio del provvedimento, l’Autorità competente si può avvalere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale (ARPA/APPA).


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Norme in materia di IPPC

  • Regolamento regionale 25 novembre 2021, n. 21
    (BUR Lazio 30 novembre 2021 n. 110), “Disciplina delle funzioni istruttorie attribuite ad ARPA in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”
  • Legge regionale 26 maggio 2021, n. 6
    (BUR Lazio 08 giugno 2021 n. 55), “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Modifiche alle leggi regionali n. 45/1998, n. 27/1998 e n. 16/2011 e successive modifiche. Disposizioni finanziarie”
  • D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
    (G.U. n. 156 del 6 luglio 2017), “Attuazione della direttiva 2014/52/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/Ue, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”
  • Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014
    che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
    “Norme in materia ambientale” (testo unico ambientale)
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