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Acqua

Acque reflue

I controlli sulle acque investono il complesso delle "risorse idriche", costituite da un insieme di ecosistemi (fiumi, mari, laghi, acquiferi sotterranei) e di matrici ambientali (acque dolci, acque marine, acque sotterranee, acque di scarico...) ben diversificati tra loro, per i quali la presenza dell'acqua rappresenta il denominatore comune.

Con lo sviluppo della moderna società industriale e con il miglioramento della qualità della vita sono, di pari passo, aumentati i consumi di acqua; oltre ad un vertiginoso aumento della richiesta per il settore industriale e agricolo, è cresciuta significativamente anche la richiesta per uso domestico. In aggiunta ad un aumento quantitativo della richiesta d'acqua, si è verificata anche una crescente richiesta di acqua di "buona qualità". Le attività antropiche di norma utilizzano acqua di buona qualità e la restituiscono (acque reflue) con caratteristiche qualitative peggiorate.

Le acque reflue prima di essere restituite all'ambiente devono essere sottoposte a processi di depurazione che le rendono compatibili con la capacità autodepurativa dei mari, dei laghi e dei fiumi. I trattamenti di depurazione devono essere più efficaci nel caso in cui i corpi idrici in cui vengono recapitati gli scarichi presentino una bassa qualità.

Le acque reflue si possono distinguere in:

Art.74 D.Lgs 152/06 e s.m.i.:

  1. acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
  2. acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
  3. acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

Art.30 del PTAR "Acque di prima pioggia, acque meteoriche e di lavaggio di aree esterne":

  • Sono considerate acque di prima pioggia le prime acque meteoriche di dilavamento relative ad ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 ore di tempo asciutto, per un’altezza di 5 mm di precipitazione uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. I coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate e a 0,3 per quelle semipermeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici a verde.

Al concetto di acque reflue è strettamente legato quello di "scarico", ovvero qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità, il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria indipendentemente dalla natura inquinante delle immissioni e anche se sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

In base al corpo ricettore possono distinguersi:

  • scarico in acque superficiali
  • scarico in rete fognaria
  • scarico sul suolo
  • scarico nel sottosuolo.

Gli scarichi sopra elencati devono essere preventivamente autorizzati da parte dell'Autorità competente in materia, che è individuata, a seconda dell'attività che genera gli scarichi stessi e del corpo ricettore, nel Comune, nella Provincia, nella Regione o nel Ministero dell'ambiente (oggi Ministero della Transizione Ecologica).

Il D.Lgs. n. 152/06 costituisce la normativa nazionale vigente in materia e la sua Parte III disciplina gli scarichi delle acque reflue.

In particolare, l'art.101 impone che tutti gli scarichi siano disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e debbano rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5, comma 2:

  1. Tabella 1, relativa allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
  2. Tabella 2, relativa allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
  3. Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
  4. Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato.

Nel Lazio è tuttora vigente il "Piano di tutela delle acque" approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 23 novembre 2018, n. 18 "Aggiornamento del piano di tutela delle acque regionali (PTAR), in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) e successive modifiche, adottato con deliberazione della giunta regionale 2016, n. 819", le cui norme tecniche di attuazione, all'art.32 disciplinano il dimensionamento degli impianti di trattamento di acque reflue urbane e all'art.33 regolano le autorizzazioni allo scarico degli impianti di trattamento di acque reflue urbane.

L'ARPA Lazio è l’ente tecnico deputato al controllo degli scarichi delle acque reflue sia mediante attività analitiche per la verifica del rispetto dei limiti (fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e dalle prescrizioni dell'atto autorizzativo), sia mediante controlli amministrativi finalizzati alla verifica dell'autorizzazione allo scarico e del rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

Parte dei controlli degli scarichi delle acque reflue sono effettuati sulla base di un programma annuale predisposto dalla Provincia, le restanti attività di controllo avvengono a seguito di richieste da parte dei titolari dello scarico (per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06), su segnalazione di Enti pubblici competenti in materia di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o a seguito di esposti o segnalazioni da parte di cittadini. Vengono inoltre effettuati controlli anche in relazione a quanto stabilito dal Piano di monitoraggio e controllo degli Impianti in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Relativamente ai depuratori di acque reflue urbane, l'ARPA Lazio effettua attività di campionamento e analisi con le frequenze e modalità previste dall'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Nel caso in cui gli accertamenti analitici rilevino delle non conformità ai limiti o la conduzione dell’impianto non rispetti quanto previsto dall’atto autorizzativo, viene dato seguito a quanto previsto dagli artt. 133 ("Sanzioni amministrative") e/o 137 ("Sanzioni penali") del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Normativa di riferimento

  • D.Lgs 152/06 e s.m.i
  • DIRETTIVA 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
  • D.G.R. LAZIO 28/12/2016, N. 819 "Adozione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) in attuazione al D.lgs.152/2006 e ss. mm. ii."

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